IMU - Imposta Municipale Propria

Ultima modifica 2 dicembre 2024

Calcolo IMU 2024

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Programma per il calcolo dell' IMU


L' IMU è stata introdotta dall'anno 2020 con la Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 commi da 739 a 783.

La sua applicazione è' disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 29.09.2020.


CHI DEVE PAGARE L'IMU

  • L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
  • Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
  • Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU

  • L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
  • L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni e aree fabbricabili.

CONDIZIONI IMU 2024

  • Con delibera n. 36 del 22.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU 2023, riconfermando le aliquote e le detrazioni già deliberate per l’anno 2023 ed introducendo la NUOVA ALIQUOTA dello 0,76% (in sostituzione della precedente dell'1,06%) per le abitazioni concesse in locazione o comodato con contratto registrato a persone che vi hanno stabilito la residenza. Per poter applicare tale aliquota è necessario presentare apposita dichiarazione IMU, utilizzando lo specifico modello ministeriale (termine di presentazione 30.06.2025). 

ALIQUOTE 2024

Tipologie Aliquote
Abitazione principale e pertinenze delle stesse (solo A1/A8/A9): 0,50% (e detrazione di € 200,00)
Abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti entro il 1° grado (esclusi A1/A8/A9) e relative pertinenze riduzione 50% base imponibile;aliquota 1,06%
Abitazioni (esclusi A1/A8/A9) e pertinenze locate/in comodato a persone residenti 0,76%
Immobili accastatati nelle categorie A (esclusi A10) e C (esclulsi C1, C3, C4 e C5) posseduti in aggiunta all'abitazione principale 1,06%
Altri fabbricati non ricadenti nelle categorie sopra specificate 0,86%
Aree fabbricabili 0,86%
Terreni (non edificabili / non condotti da imprenditore agricolo) Esenti in quanto ricadenti sul territorio di un Comune Montano
Immobili strumentali all'attività agricola 0,10%

 


MODALITA’  PAGAMENTO

      • Mezzo F24, indicando il codice catastale del Comune di Limone sul Garda che è E596 ed il codice tributo Imu corrispondente all’immobile oggetto di tassazione.
      • L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune.
      • L'IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24, in banca, in posta, presso gli sportelli di Equitalia SpA in Via Garibaldi n. 122 o con il servizio di home banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune.
      • Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo:
      • L'abitazione principale e pertinenze: quota Comune codice 3912, quota Stato nessuna;
      • altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
      • immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
      • aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna;
      • terreni agricoli: quota Comune 3914, quota Stato nessuna;
      • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce): quota Comune 3939, quota Stato nessuna.
      • Il codice ente identificativo del Comune di Limone sul Garda che è  da inserire nel modello F24 è invece E596

SCADENZE

      • entro il 17 giugno 2024: l'ACCONTO (50% dell'imposta dovuta), oppure l'intera imposta annua
      • entro il 18 dicembre 2024: il SALDO dell'imposta dovuta

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO IMU

      • Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a 16,00 (sedici) Euro per l’intero anno.

AREE FABBRICABILI

La base imponibile è il valore di mercato dell’area. Tuttavia, saranno ritenuti corretti i versamenti effettuati tenendo in considerazione le seguenti valutazioni minime delle aree fabbricabili:

    • Aree già urbanizzate - Euro 260,00 al metro cubo
    • Aree non ancora urbanizzate - Euro 210,00 al metro cubo

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO

E’ prevista per Legge  la riduzione del 50% della base imponibile Imu/Tasi per gli immobili concessi in comodato gratuito. Per usufruire di tale agevolazione devono però essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

          • l’abitazione concessa in comodato non deve essere di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
          • il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado (genitore/figlio o viceversa);
          • il comodatario deve utilizzare la casa come abitazione principale;
          • il contratto di comodato deve essere registrato (con un onere minimo, una tantum, di 200,00 euro);
          • il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere (anche se solo in quota) al massimo un altro immobile abitativo accatastato nella categoria catastale A e tale immobile deve necessariamente esser adibito a sua abitazione principale e non può esser un A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli);

Se non si realizzano tutte le condizioni di cui sopra, l’imposta si calcola sull’intera base imponibile applicando l’aliquota corrispondente (1,06%).



L’ufficio tributi è a disposizione dal lunedì al venerdì (orari 8-12 e 14-17) per fornire qualsiasi chiarimento ed assistenza nel calcolo delle imposte dovute.


 

COME SI CALCOLA
L'IMU si calcola sulla rendita catastale dell'immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.

Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.):
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e la si moltiplica per i relativi moltiplicatori.

Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Categorie catastali e moltiplicatore
Cat. A (da 1 a 9) abitazioni: 160
Cat. A/10 uffici: 80
Cat. B uffici pubblici, caserme: 140
Cat. C/1 negozi: 55
Cat. C/2 cantine, sottotetti, depositi: 160
Cat. C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani: 140
Cat. C/6 box : 160
Cat. C/7 tettoie : 160
Cat. D capannoni, cinema, teatri, alberghi: 65

Cat. D/5 banche: 80

Formula per calcolare l'IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'immobile).

Esempio di calcolo dell'IMU di una seconda casa con una rendita catastale di € 500,00
Formula: 500,00 x 1,05 x 160 x 10,6/1000 (aliquota del Comune di Limone sul Garda) = € 890,40 (N.B. questo importo deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'appartamento).
Se l'imposta complessiva annuale da corrispondere è inferiore a € 16,00 non si paga nulla e non occorre presentare il modello F24.
I versamenti dell'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Calcolo della base imponibile per le aree edificabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
I valori minimi di riferimento sono definiti annualmente dal Comune con apposita delibera.

Per l'anno 2023 i valori sono stati definiti con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 16.02.2012


COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.


COSA SI INTENDE PER PERTINENZA
E' l'unità immobiliare, al servizio dell'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).


DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione "abitazione principale".
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l'unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l'abitazione principale.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.


RIDUZIONI
La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Il fac-simile di dichiarazione è disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito web del Comune www.comune.limonesulgarda.bs.it
. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Tale riduzione può essere applicata solo in presenza dei seguenti requisiti:
1. il comodatario, colui a cui viene concesso l'immobile, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l'immobile deve essere concesso ai genitori oppure ai figli;
2. il comodante, colui che concede, deve possedere una sola abitazione in Italia, oppure possedere solo due immobili a Limone sul Garda: quello in cui risiede/dimora e quello dato in comodato;
3. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente in Limone sul Garda;
4. il comodatario deve adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale e quindi avervi la residenza;
5. l'immobile concesso in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
6. il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito ha un costo di 200,00 euro di imposta di registro oltre le marche da bollo.
La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto.
L'agevolazione ricorre dalla data di stipula del contratto di comodato regolarmente registrato;


RAVVEDIMENTO OPEROSO
E' possibile pagare l'IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzioni e di interessi.


DICHIARAZIONE IMU
Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2024, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30.06.2025. Per conoscere la casistica e per ulteriori approfondimenti si veda Dichiarazione IMU - Istruzioni IMU.


INFORMAZIONI
Cecilia Fava
Telefono : (+39) 0365954008 - Fax: (+39) 0365954366
e-mail: ragioneria.tributi@comune.limonesulgarda.bs.it


MODULISTICA


DOCUMENTAZIONE

Delibera_Aliquote_IMU_2024
08-05-2024
Allegato 1.15 MB formato pdf
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