Imposta di Soggiorno
Link di accesso per la gestione dell'imposta di soggiorno
(servono User ID e Password)
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.lgs 14 marzo 2011 n° 23.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
L’imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Territorio del Comune di Limone sul Garda.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel Territorio del Comune.
La riscossione dell’imposta è in capo al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento della stessa, in base agli adempimenti previsti dal vigente Regolamento.
Aggiornamento del Maggio 2024
Lo scorso 07/05/2024 è pervenuta dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia apposita nota con la quale, citando la sentenza n. 47/2024 che riattribuisce ai gestori delle strutture ricettive la funzione di agenti contabili, li rende responsabili del riversamento al comune delle somme riscosse dagli ospiti.
Tale decisione comporta che i gestori delle strutture, in qualità di agente contabile, debbano trasmettere al comune di Limone sul Garda il modello 21 (modello approvato con D.P.R. 194/1996) ripristinando quindi un obbligo preesistente e che per alcuni gestori non è una novità.
Conseguentemente è necessario produrre a questa Amministrazione, entro il 31 agosto 2024, il conto della gestione per gli anni 2021-2022 e 2023, per agevolare i gestori sono stati predisposti dall’ufficio i moduli precompilati, da verificare, stampare, timbrare, firmare e ritrasmettere via email all’ufficio ragioneria : ragioneria.tributi@comune.limonesulgarda.bs.it
In caso di mancata trasmissione del modulo l’ufficio sarà tenuto a segnalare alla Corte dei Conti l’inadempienza del gestore.
Gli adempimenti dichiarativi a carico dei gestori quindi sono stati ridefiniti e sono i seguenti:
- dichiarazione telematica in Agenzia delle Entrate entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui è stata riscossa l'imposta (adempimento ministeriale che sostituisce la denuncia annuale che veniva presentata al Comune);
- modello 21 da presentare al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata riscossa l'imposta (adempimento ripristinato ora con conseguente recupero delle annualità dal 2021 al 2023. Per l'anno 2024 bisognerà attendere il 30.01.2025).
Ufficio di Riferimento
Ragioneria e Tributi
Referente : Francesca Pellegrini
Tel. 0365 954008 - interno 2