Autocertificazione

Ultima modifica 14 settembre 2020

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.

Cos'è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione - DSC,
per comprovare:

  • La data e il luogo di nascita:
  • La residenza:
  • La cittadinanza:
  • Il godimento dei diritti politici:
  • Lo stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo, divorziato):
  • Lo stato di famiglia:
  • L'esistenza in vita:
  • La nascita del figlio:
  • Il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente:

Moduli DSC generici e note per la compilazione:

Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione - DSC,
per comprovare:

  • Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni:
  • Appartenenza a ordini professionali:
  • Titolo di studio, esami sostenuti:
  • Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica:
  • Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali:
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto:
  • Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria:
  • Stato di disoccupazione:
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione:
  • Qualità di studente:
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili:
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo:
  • Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio:
  • Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa:
  • Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali:
  • Qualità di vivenza a carico:
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile:
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato:

Moduli DSC generici e note per la compilazione:

Firma per DSC: In applicazione del DPR 445/2000, la firma su tali dichiarazioni non è soggetta ad autentica.

Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà - DSAN:
La dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli sopra elencati, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.).
Il DPR 445/2000 estende la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione.

Firma per DSAN:
Si può procedere all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato.

Viceversa se deve essere prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio si dovrà procedere in uno dei seguenti modi:

  • apposizione delle firma davanti al dipendente addetto
  • allegando fotocopia non autenticata di valido documento di identità.In tal caso la documentazione può essere trasmessa anche via fax

Modulo DSAN generico e note per la compilazione

Impedimento alla sottoscrizione
Se l'impedimento è temporaneo e dovuto a motivi di salute la dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado e dovrà essere fatta esplicita indicazione dell'esistenza dell'impedimento. Tale dichiarazione deve essere resa al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità.

Se l'impedimento è dovuto ad altre cause (es. analfabetismo) la dichiarazione deve essere fatta dal diretto interessato al pubblico ufficiale il quale deve accertare l'identità del dichiarante. Non è pertanto necessaria la presenza di testimoni.
Modulo generico e note per la compilazione

L'autocertificazione non è ammessa per:

Certificati:

  • medici,
  • sanitari,
  • veterinari,
  • di origine,
  • di conformità CE,
  • di marchi e di brevetti

Documentazione inerente attivita' giudiziaria.

Documentazione di stati e qualità personali mediante esibizione
Gli stati e qualità personali riportati su documenti di identità personale rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, possono essere comprovati mediante semplice esibizione del documento stesso;
Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, desumere i dati dal documento, di cui dovrà trattenere copia. Può essere utilizzato anche un documento scaduto se l'interessato in calce alla fotocopia dichiara che i dati non sono mutati dalla data di rilascio del documento. Il documento scaduto non può però essere utilizzato ai fini del riconoscimento.

Presentazione di copie di atti e documenti da produrre alla Pubblica Amministrazione, invece degli originali
Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, attestare la conformità delle copie agli originali.
Per i documenti sotto riportati in luogo dell'autenticazione di copia può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul fatto che la copia è conforme all'originale.

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
  • copie di pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

In base alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, la dichiarazione resa dal cittadino di conformità all'originale di una copia di un atto può essere apposta anche in calce alla copia stessa. Il cittadino potrà quindi scegliere se apporre la dichiarazione in calce o predisporla su un foglio a parte. Inoltre, in tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o un'attestazione, si devono applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, anche se le procedure relative sono regolate da leggi speciali.

Validità temporale
E' la stessa degli atti che sostituiscono

Dichiarazioni rese da cittadini stranieri

  • Per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani
  • I cittadini non comunitari possono avvalersi dell'autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero; potranno invece avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto)

Dove reperire i moduli per l'autocertificazione
Presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti. E' comunque sempre possibile rendere la dichiarazione anche senza utilizzare gli appositi moduli.
Nota Bene:
presso i Servizi Anagrafici del Comune di Limone sul Garda sono disponibili i modelli generici (vedi moduli sopra allegati) che possono essere utilizzati per ogni tipo di dichiarazione richiesta.
E' inoltre possibile compilare moduli di autocertificazione telematica nel sito www.comuni.it alla pagina http://www.comuni.it/autocertificazione/certificati/

Controlli
Se le Amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Dichiarazioni mendaci
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Sanzioni previste per gli impiegati che non accettano l'autocertificazione nei casi previsti dalla legge
L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio.

Nota bene:

  • Per Funzionario competente a ricevere la documentazione si intende il funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il rilascio del provvedimento richiesto o l'inoltro d'ufficio ad altra Amministrazione competente.
  • La legge, al fine di agevolare al massimo il cittadino gli consente nei casi residui, ove è ancora richiesta l'autentica della firma, di rivolgersi anche ai Cancellieri, Notai ed ai funzionari incaricati dal Sindaco presso i Servizi Anagrafici di Zona anche in luoghi diversi da quello di residenza.

Requisiti
Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) e quella di stato e qualità personali (DSAN) occorre essere maggiorenne

  • per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore
  • per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore

Contribuzione
L'atto di autenticazione (dove è ancora previsto) è soggetto ad imposta di bollo (da pagarsi presso l'ufficio che lo rilascia) salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.