ORDINANZA NR. 1632 - REGOLAMENTAZIONE SOSTA ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI COMUNALI MARCONI E CALDOGNO DURANTE I MESI INVERNALI.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
nei giorni di sabato, domenica e festivi si verifica un aumento significativo della domanda di sosta in alcune aree del territorio comunale, in particolar modo presso i parcheggi comunali marconi a raso e multipiano;
CONSIDERATO CHE:
-risulta opportuno istituire la sosta a pagamento al fine di garantire una maggiore rotazione dei veicoli e una migliore fruibilità degli spazi pubblici
-nei restanti giorni feriali (dal lunedì al venerdì) non si registrano particolari criticità tali da giustificare l’applicazione della sosta a pagamento
VISTI:
-l’art. 7 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) che attribuisce ai Comuni la facoltà di stabilire aree destinate al parcheggio a pagamento
-il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992)
-la necessità di regolamentare la sosta nelle aree sopramenzionate a maggiore afflusso durante il periodo invernale nei giorni festivi e nei fine settimana
RICHIAMATI:
-il Regolamento per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2015
-l’ordinanza n.1403 del 28/02/2020 avente ad oggetto “Viabilità e sosta nel centro storico e sul territorio comunale”
-la Delibera della Giunta Comunale n.58 del 22/11/2024 di approvazione delle tariffe dei parcheggi Caldogno e Lungolago Marconi
PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale
VISTI gli artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del vigente D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) ed i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n°267/2000, artt.1,2 e 50;
SENTITO in merito il parere della Polizia Locale sede;
Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati
ORDINA
dal giorno 10/11/2025 e fino a nuove disposizioni la vigenza della sosta a pagamento nei parcheggi comunali “Marconi” a raso, multipiano e “Caldogno” III° livello terrazzo nei giorni di sabato, domenica, festivi infrasettimanali e nel periodo dal 08/12/2025 al 06/01/2026;
la sosta a pagamento avrà decorrenza dalle ore 07:00 del sabato fino alle ore 23:00 della domenica; diversamente, nei giorni festivi infrasettimanali la sosta a pagamento interesserà la fascia oraria dalle 07:00 alle 23:00;
per i veicoli già presenti all’interno dei parcheggi al momento dell’avvio della suddetta sosta a pagamento, verrà applicata tariffa oraria con decorrenza dalle ore 07:00 del medesimo giorno;
di prevedere la gratuità della sosta nelle medesime aree, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per l’intero arco della giornata;
la sosta all’interno dei parcheggi sopraindicati sarà in ogni caso gratuita:
- per i veicoli di proprietà dei residenti in possesso dell’autorizzazione per il transito in Z.T.L., esibendo tale titolo al momento dell’uscita all’ufficio informazioni;
- per gli utenti che abbiano acquistato durante la stagione turistica 2025 l’abbonamento per l’uso dei parcheggi per 7 mesi continuativi; in tal caso verrà disposta d’ufficio la proroga della validità della relativa tessera, che consentirà all’utente di uscire dal parcheggio automaticamente;
che la sosta a pagamento venga regolamentata mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale conforme al vigente Codice della Strada;
il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, parcheggiati fuori dagli stalli predisposti;
che venga dato incarico al Comando di Polizia Locale, per l’esecuzione ed il controllo del presente provvedimento;
AVVERTE
che verranno applicate le tariffe orarie come previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n.58 del 22/11/2024
che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell’espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto
che copia della presente sia inviata all’Ufficio Polizia Locale e alla locale Stazione Carabinieri
che l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione dei lavori e dal mancato rispetto della seguente ordinanza
che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto prescritto nel presente atto
che a carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.
che gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
-in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, e mediante la pubblicazione per 15 gg. all’Albo Pretorio comunale informatico sul sito web del Comune di Limone sul Garda.